L’intestazione fiduciaria di partecipazioni permette di garantire la riservatezza verso terzi delle informazioni relative al fiduciante. Chiaramente questa riservatezza non opera nei confronti dell’Autorità Giudiziaria ed all’Amministrazione Finanziaria.
Con riguardo ai beni detenuti all’estero, il mandato fiduciario, sia “di intestazione” che “senza intestazione”, determina l’esenzione dall’indicazione in dichiarazione dei redditi (quadro RW) delle partecipazioni da parte del fiduciante.
L’amministrazione delle partecipazioni da parte della fiduciaria consente anche di:
L’amministrazione dell’immobile estero consente di mantenere l’intestazione dello stesso in capo al fiduciante. La fiduciaria canalizzerà sul conto corrente a sé intestato, per conto del fiduciante, tutti i flussi finanziari attinenti all’immobile (affitti, spese, importi relativi ad acquisti o vendite) esentando il fiduciante dalla compilazione del quando RW della dichiarazione dei redditi.
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